Lavoratori dipendenti
Scopri quando scegliere la forma individuale o collettiva e come destinare il TFR all’investimento previdenziale.
Puoi aderire in forma individuale destinando il TFR al fondo pensione e/o decidendo con la massima libertà importo e frequenza dei versamenti disposti a titolo volontario.
Puoi aderire in forma collettiva se la tua azienda ha stipulato un accordo aziendale che individua SecondaPensione come il fondo pensione di riferimento per i propri dipendenti.
Scopri tutti i vantaggi consultando anche la sezione dedicata alla fiscalità.
Come utilizzare il TFR per incrementare l’investimento previdenziale?
Se sei al primo impiego, entro sei mesi dall'assunzione dovrai comunicare alla tua azienda dove destinare il tuo Trattamento di fine rapporto (TFR) che maturerai durante il tuo rapporto lavorativo.
Puoi scegliere di:
- destinarlo a una forma pensionistica complementare;
- lasciarlo presso il datore di lavoro, sapendo che potrai cambiare idea destinandolo alla previdenza complementare; in questo caso le quote maturate fino a quel momento resteranno accantonate presso il datore di lavoro ( o il Fondo Tesoreria Inps) e saranno liquidate solo alla fine del rapporto di lavoro o nei casi previsti di anticipazione.
In mancanza di una scelta espressa il tuo TFR confluirà automaticamente nel fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) previsto dal tuo contratto di lavoro ovvero, se il contratto individua più fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti della tua azienda (cosiddetto “conferimento tacito”).
In assenza di un fondo di riferimento, il tuo TFR verrà invece destinato al fondo pensione del settore metalmeccanico denominato Cometa.
Se sei un dipendente pubblico puoi comunque attivare in forma individuale SecondaPensione con versamenti effettuati a titolo volontario scegliendo importo e frequenza di contribuzione con la massima flessibilità.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti
Versamenti liberi e volontari con l’adesione individuale. Scopri come costruire la tua posizione previdenziale!
Anche se lavori in autonomia puoi costruire un futuro solido aderendo a SecondaPensione attraverso un’adesione individuale con versamenti liberi e volontari.
In più, se programmerai dei versamenti ricorrenti, anche con piccole somme potrai accumulare, senza accorgertene, un capitale importante.
Inoltre, se SecondaPensione è il fondo pensione di riferimento della tua associazione di categoria o del tuo ordine professionale, potrai anche scegliere di aderire in forma collettiva.
Soggetti fiscalmente a carico
Previdenza senza limiti, anche per i minori e per chi ha redditi ridotti.
Puoi aprire una posizione previdenziale anche a nome dei tuoi figli di minore o maggiore età oltre che per altri soggetti fiscalmente a carico sfruttando le agevolazioni fiscali previste.
Ma chi sono i soggetti fiscalmente a carico?
Sono considerati soggetti a carico dal punto di vista fiscale tutti i membri della famiglia che non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili.
Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite reddituale è elevato a 4.000 €.
Aziende
A fronte del versamento del TFR alle forme di previdenza complementare sono state introdotte le seguenti misure compensative a favore delle aziende:
- Deducibilità dal reddito d’impresa (valide ai fini Ires e IRAP) dell’ammontare del Tfr conferito alla previdenza complementare nella misura del 4%, ulteriormente elevato al 6% per le aziende con meno di 50 addetti
- Esenzione dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR presso l’Inps, con un risparmio per l’azienda quantificabile nello 0,20% del monte retributivo, in proporzione alla percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare
- Riduzione dei cosiddetti oneri impropri (ossia costi sul lavoro relativi a contributi al fondo per la disoccupazione o per la maternità e simili) che gravano sul lavoro dipendente, con un risparmio per l’azienda quantificabile nello 0,28% del monte retributivo, in proporzione alla percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare
- Esenzione dall’onere di rivalutazione obbligatoria del TFR previsto a carico del datore di lavoro nella misura annua del 1,5% + 75% dell'indice dei prezzi Istat.
È altresì riconosciuta la possibilità di destinare al fondo pensione, d’intesa con il proprio dipendente, le quote di TFR maturate prima della data di adesione al fondo pensione.
Ulteriori vantaggi
Nei casi di adesione collettiva, va inoltre segnalato che:
- Sulle contribuzioni che l’accordo aziendale fissa a carico del datore di lavoro è previsto un contributo previdenziale ridotto al 10% rispetto all’aliquota del 23,81% di regola applicata alle altre voci dello stipendio.
- Il fondo pensione può essere utilizzato dall’azienda come uno strumento di gestione del personale particolarmente efficace e conveniente.
- Il fondo pensione può altresì essere sfruttato all’interno di piani di welfare aziendale o per il conferimento dei premi di produttività alla previdenza complementare, garantendo ai propri dipendenti ulteriori vantaggi fiscali oltre il limite di deducibilità annualmente fissato in 5.164,57€
Ad un passo dalla pensione
Ti mancano pochi anni all'età per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza? Puoi ancora aderire!
L'adesione può avvenire fino ad un anno prima dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. E’ sempre possibile a prescindere dal requisito anagrafico per i pensionati che continuano a svolgere attività lavorativa in forma subordinata o per coloro che hanno superato l’età prevista, ma aderiscono per effetto di trasferimento da un altro fondo pensione.
Il beneficio della deducibilità è riconosciuto nei limiti di 5.164,57 € anche successivamente al raggiungimento dei requisiti anagrafici sotto riepilogati.
Ricordati anche che puoi usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata per beneficiare subito della previdenza complementare.
Requisiti pensionistici nel tempo
Pensione di vecchiaia | Età | Contributi |
---|---|---|
Sistema misto 1 | 67 anni | 20 anni |
Sistema misto per lavori usuranti | 66 anni e 7 mesi | 30 anni |
Sistema contributivo con requisito importo pensione 2 | 67 anni | 20 anni |
Sistema contributivo senza requisito importo pensione | 71 anni | 5 anni |
1. Applicabile ai lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (si prevede una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo).
2. L’importo dell’assegno pensionistico non deve essere inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale.