Con il termine di previdenza complementare si indica una forma pensionistica aggiuntiva a quella obbligatoria. In pratica essa indica una forma di risparmio - fiscalmente agevolata - finalizzata a costituire una pensione che va a integrare quella che gli istituti previdenziali obbligatori (INPS, INPDAP) erogheranno al momento della cessazione dell'attività lavorativa per raggiunti limiti di età o di anzianità.
Il meccanismo di funzionamento di un fondo pensione è relativamente semplice. Periodicamente l'aderente versa al fondo dei contributi che sono accreditati sulla sua posizione individuale e investiti in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni e OICR). Tempo per tempo, quindi, l'aderente vedrà crescere la propria posizione pensionistica per effetto dei nuovi versamenti e per l'accumulo dei rendimenti che vanno ad aumentare il patrimonio complessivo. Questo meccanismo è tecnicamente definito come sistema a contribuzione definita (sono stabiliti soltanto i contributi e non le prestazioni) e a capitalizzazione individuale (ogni aderente ha una sua posizione individuale distinta da tutti gli altri aderenti al fondo). Al momento del pensionamento il lavoratore riceverà una pensione che sarà determinata sulla base del capitale finale maturato e della sua età (può richiedere la liquidazione del maturato sotto forma di capitale, entro il limite massimo del 50%).
L'adesione ad un fondo pensione aperto risponde alla necessità di costruirsi una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli enti di previdenza pubblici (INPS, INPDAP). Questa esigenza nasce da diverse considerazioni. Fra le tante ne elenchiamo alcune: il notevole aumento della vita media, la prospettiva di ulteriori riduzioni delle prestazioni del sistema previdenziale pubblico, le profonde trasformazioni nelle aspettative dei singoli per una migliore qualità della vita durante la vecchiaia. Si deve aggiungere, inoltre, che - come vedremo in seguito - i versamenti ad un fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo e pertanto vi è anche una convenienza immediata (agevolazioni fiscali) a aderire al fondo pensione.
Per aderire individualmente è necessario scaricare l'app Amundi SecondaPensione Plus oppure contattare i nostri collocatori distribuiti su tutto il territorio italiano. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero 02 00655100 (dal lunedì al venerdì, ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00).
E’ possibile decidere liberamente quando e quanto versare nel Fondo Pensione secondo le proprie disponibilità ed in funzione dell'ammontare delle prestazioni che ci si vuole garantire per il futuro. Nel decidere quanto versare è comunque opportuno considerare la deducibilità fiscale dei contributi pari a 5.164,57 euro annui.
Le somme versate superiori a 5.164,57 euro non godono di alcuna agevolazione fiscale al momento della contribuzione. I contributi non dedotti al momento del versamento però possono essere decurtati dalla base imponibile da assoggettare a tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che l'aderente comunichi al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, l'importo dei contributi o dei premi non dedotti.
Sottoscrivendo SecondaPensione tramite i nostri collocatori, non vengono applicati costi aggiuntivi rispetto all'adesione on line.
L’anticipazione si può richiedere per gravissimi problemi di salute, compresi quelli del coniuge e dei figli, in qualsiasi momento fino al 75% del totale della posizione accumulata. Inoltre, dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare si può chiedere il 75% della posizione accumulata per acquisto/ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli e il 30% per altre esigenze.
Si può riscattare il 50% della posizione maturata.
Sotto forma di capitale si potrà ricevere il 50% del montante accumulato e il resto come rendita vitalizia. Nel caso in cui la rendita annua, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulterà inferiore alla metà dell’assegno sociale, l’intera somma sarà liquidata sotto forma di capitale.
Al raggiungimento dei requisiti di pensione di vecchiaia o anticipata richiesti dal regime di previdenza obbligatoria di appartenenza e con almeno cinque anni di partecipazione al fondo.
L’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare decorre dalla data della prima adesione ad un fondo pensione o ad un PIP.
In caso di trasferimento l’anzianità di adesione alla previdenza complementare non viene interrotta, ma prosegue nella forma pensionistica presso la quale ci si trasferisce. Il fondo di destinazione indica, come data di prima iscrizione alla previdenza complementare, la data di adesione al fondo trasferito.
Nel caso non si vogliano trasferire altre forme di previdenza cui si risulta iscritti, ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche, sono comunque considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente e per i quali lo stesso, al momento della richiesta di erogazione, non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.
Per accertare tale requisito è sufficiente che venga inviata, in occasione della presentazione della richiesta di anticipazione o di riscatto/prestazione pensionistica, un’attestazione del precedente Fondo pensione riportante la data di adesione e la conferma che la posizione non è stata interamente riscattata.
L’attestazione prodotta non modifica la data di prima iscrizione alla previdenza complementare in quanto, al contrario del trasferimento, non fornisce certezza futura che la posizione presso l’altro fondo non venga riscattata.
Nel caso in cui l’aderente voglia far valere la qualifica di vecchio iscritto maturata presso altra forma pensionistica complementare (iscrizione entro il 28/04/1993), la COVIP ha chiarito che, in questo caso, risulta necessario effettuare il trasferimento ( risposta a quesito di Aprile 2017 ) per conservare detta qualifica su posizioni aperte successivamente.
- Se la posizione in SecondaPensione è ATTIVA: NON DEVE ESSERE RIPORTATA nella sezione “patrimonio mobiliare”.
- Se la posizione in SecondaPensione è CHIUSA:
- limitatamente alla parte erogata in forma di capitale (100% o %le diversa): NON DEVE ESSERE RIPORTATA nella sezione “patrimonio mobiliare”.
- limitatamente alla parte percepita in forma di rendita: DEVE ESSERE RIPORTATO nella sezione “Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE” l'ammontare del relativo reddito così come indicato nelle annotazioni della Certificazione Unica dell’anno di riferimento.
Il conferimento del TFR pregresso (non depositato presso il Fondo Tesoreria Inps) è possibile solo attraverso un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro che acconsente al versamento delle quote al fondo pensione. Il versamento è effettuato dall'azienda al fondo pensione, precisando il periodo di maturazione in azienda, in neutralità di imposta.
Gli aderenti possono, in qualunque momento, procedere al reintegro delle somme richieste al fondo pensione come anticipazione riferite a montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007.
Per le somme reintegrate eccedenti il limite di 5.164,57 € è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente, con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, determinando, in sede di dichiarazione redditi, un credito d’imposta uguale alla ritenuta applicata al momento della richiesta di anticipazione.
Le somme richieste in anticipo riducono l’entità della propria posizione, ma, reintegrando (in parte o per intero) la somma richiesta, si ricostruisce la posizione previdenziale e non si compromette l 'importo che verrà erogato al momento della pensione complementare.
Ogni giorno il gestore opera sui mercati finanziari investendo le disponibilità che periodicamente affluiscono al fondo acquistando o vendendo strumenti finanziari, secondo le compatibilità previste dalle diverse politiche di investimento. Il valore degli strumenti finanziari negoziati varia continuamente sul mercato e questa variazione, in più o in meno, si riflette sul valore complessivo del patrimonio e di conseguenza su ogni singola posizione personale. Pertanto si comprende perché l'investimento realizzato attraverso il fondo pensione non fornisce alcuna garanzia di risultato. Chi aderisce ad un fondo pensione deve essere consapevole di conferire i propri risparmi in uno strumento di gestione per ottenere la massimizzazione del capitale finale. Il risultato non è però scontato e dipende dall'effettivo rendimento che si ottiene investendo il patrimonio.
Per consentire al sottoscrittore di valutare la performance del proprio fondo sono stati introdotti i cosiddetti benchmark. Essi non sono altro che indici rappresentativi dell'andamento medio dei vari mercati finanziari, calcolati da autorevoli operatori indipendenti. Sulla base di questa indicazione è quindi sempre possibile effettuare un confronto tra il rendimento ottenuto e il valore del relativo benchmark.
I versamenti al fondo sono trasformati in quote attribuite al singolo aderente, dividendo l'importo netto del versamento per il valore della quota. Il valore della quota è pubblicato sul sito di SecondaPensione ad ogni nuova valorizzazione dei portafogli.
Il rendimento conseguito come risultato dell’investimento subisce un’imposizione sostitutiva pari al 20%, che scende al 12,5% per la componente di investimenti in titoli pubblici. Tali aliquote sono più basse rispetto all’ordinaria aliquota del 26% prevista per i rendimenti conseguiti dalle altre forme di investimento finanziario.
Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l’aderente al fondo pensione richieda un’anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche, sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nell’ipotesi in cui sia richiesta un’anticipazione per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. Sulle somme erogate a titolo di anticipazione richiesta per ulteriori esigenze dell’aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.
Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:
- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per morte dell’aderente ad un fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica
viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.
La rendita e il capitale saranno tassati allo stesso modo. La base imponibile sarà costituita dai redditi non tassati in precedenza. A seconda della permanenza si pagherà a titolo definitivo un’aliquota compresa fra il 15 e il 9%.
Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).
L'adesione al fondo pensione è possibile anche per i soggetti fiscalmente a carico (anche se minorenni).
La posizione viene aperta a nome del soggetto fiscalmente a carico (l'intestatario) ma le agevolazioni fiscali (deduzione dal reddito e conseguente abbattimento delle imposte dovute) spettano alla persona che ha in carico l’intestatario.
Il tetto massimo di deducibilità resta unico e fissato in Euro 5.164.