Ogni fase di vita del fondo ha la sua fiscalità
Le agevolazioni fiscali previste per la previdenza riguardano tutte le fasi del rapporto con il fondo pensione.
Se, al raggiungimento dell’età pensionabile, decidi di non riscattare la tua posizione potrai continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la previdenza complementare.
La fase di accumulo
Deducibilità dei contributi versati e tassazione favorevole dei rendimenti
Gli investimenti nella previdenza complementare hanno un trattamento fiscale particolarmente vantaggioso, se paragonato ad altre forme di investimento finanziario. Oltre alla deducibilità annua dei contributi versati è infatti previsto un trattamento favorevole anche dei rendimenti conseguiti.
Consulta la tabella di dettaglio per verificare il regime fiscale applicato a ciascun tipo di versamento effettuato nella fase di accumulo della pensione integrativa.
Fonti di contribuzione possibili | Regime fiscale nella fase di accumulo |
---|---|
Versamenti individuali volontari: liberi nell'ammontare e periodicità | Deducibili ai fini IRPEF entro il limite massimo di €5.164,57 all'anno. |
Contributo del datore di lavoro: in caso di accordo collettivo | |
Trattamentio di Fine Rapporto: | in sospensione di imposta senza limiti |
Rendimenti: | di imposta sostitutiva sui risultati pari al 20% che può ridursi al 12,5% per la componente di debito pubblico. |
Versamenti non deducibili (oltre € 5.164,57/annui) | Esenti da tassazione in sede di erogazione |
Migliora l’efficienza fiscale investendo in previdenza
Guarda come aumenta il tuo risparmio fiscale con i contributi previdenziali
Non è solo il tipo di versamento che contribuisce al tuo regime fiscale ma anche l’ammontare che deciderai di versare.
Guarda l’esempio concreto.
Regime fiscale senza fondo pensione
Reddito IRPEF |
35.000,00€ |
---|---|
Aliquota IRPEF media* |
25,40% |
Imposte da pagare |
8.890,00€ |
Regime fiscale con contributo al fondo pensione
Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | |
---|---|---|---|
Reddito IRPEF | 35.000,00€ | 35.000,00€ | 35.000,00€ |
Contributo nel Fondo Pensione | 500,00€ | 2.500,00€ | 5.164,00€ |
Reddito IRPEF al netto del contributo nel Fondo Pensione | 34.500,00€ | 32.500,00€ | 29.836,00€ |
Aliquota IRPEF media* | 8.715,00€ | 8.015,00€ | 7.082,00€ |
Risparmio fiscale | 175,00€ | 875,00€ | 1.807,40€ |
* Simulazione effettuata utilizzando le aliquote in vigore dal 1 gennaio 2024
Le anticipazioni
Scopri le casistiche previste ed il loro trattamento fiscale
Al verificarsi di alcune condizioni è possibile richiedere l’erogazione anticipata di una parte della somma accumulata. Consulta la tabella per conoscere le casistiche previste dalla normativa ed il relativo trattamento fiscale in fase di erogazione.
Motivo della richiesta | Anni di iscrizione alla previdenza complementare | % anticipabile | Regime fiscale in erogazione |
---|---|---|---|
Ulteriori esigenze (senza nessuna documentazione) | 8 anni | 30% della posizione | 23% |
Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli (con documentazione) | 8 anni | 75% della posizione | 23% |
Spese sanitarie per situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari | Nessun limite | 75% della posizione | 15% fino al 15° anno di iscrizione, e successivamente una diminuzione dell'aliquota per ogni anno di iscrizione pari allo 0,3% fino a un aliquota minima del 9% |
Trasferimenti in ingresso e in uscita
Le informazioni più importanti sulle tempistiche e le motivazioni per richiedere il trasferimento del fondo pensione
La posizione maturata in un fondo pensione non è trasferibile verso altro fondo prima di due anni di partecipazione. Tuttavia, questa indicazione decade qualora venissero meno i requisiti di partecipazione.
Da un punto di vista fiscale, tutti i trasferimenti della posizione pensionistica tra diverse forme previdenziali sono esentasse. Tuttavia, è sempre necessario valutare attentamente i costi della forma pensionistica complementare verso la quale si vuole trasferire la posizione.
Il riscatto della posizione
Scopri le condizioni di riscatto della posizione previdenziale e il relativo trattamento fiscale
È possibile riscattare la propria posizione previdenziale in presenza di alcune casistiche. Scopri quali sono e come vengono trattate fiscalmente nella seguente tabella.
Motivo della richiesta | % liquidabile | Aliquota applicata |
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Inoccupazione da 12 a 48 mesi, o ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagno o straordinaria. | 50% del montante | 15% fino al 15° anno di iscrizione e successivamente una diminuzione dell'aliquota per ogni anno di iscrizione peri allo 0,3% fino a un'aliquota minima del 9% |
Inoccupazione da più di 48 mesi | 100% del montante | |
Invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo | 100% del montante | |
Morte prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica | 100% del montante | |
Cessazione dell'attività lavorativa in caso di adesione collettiva | 100% del montante | 23% |
R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
I requisiti necessari, la modalità di erogazione e la fiscalità della rendita integrativa temporanea anticipata
La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una forma di anticipo pensionistico che offre un reddito temporaneo e fiscalmente agevolato a chi ricerca flessibilità e desidera ricevere una rendita anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Questa rendita anticipata è sottoposta a una tassazione agevolata con un’aliquota del 15%, fino al 15° anno di iscrizione. Successivamente l’aliquota diminuisce dello 0,3% per ogni anno di iscrizione fino ad arrivare ad un minimo del 9%.
La fase di prestazione
Scopri la disciplina fiscale della rendita e del capitale, al momento della pensione
Quando maturano i requisiti per la prestazione, definiti tanto dall’età pensionabile quanto dagli anni di contributi accumulati, SecondaPensione offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di rendita o di capitale.
Entrambi vengono sottoposti ad un’aliquota del 15%, fino al 15° anno di iscrizione. Successivamente l’aliquota diminuisce dello 0,3% per ogni anno di iscrizione fino ad arrivare ad un minimo del 9%.
La base imponibile considerata per il calcolo delle imposte è costituita da tutti i contributi al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti in fase di accumulo.